Ultimo aggiornamento del 14/07/2021 ore 11.36

Sezione relativa alla pubblicazione delle informazioni ambientali come indicato dall’art. 40 del D.lgs. 33/2013.

L’obbligo di pubblicazione è a carico delle Amministrazioni che svolgano funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o che esercitino responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma non detiene, in virtù delle competenze e delle attività svolte, informazioni ambientali ai sensi dell’art. 40, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013.

OPI ROMA
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