Ultimo aggiornamento del 07/03/2024 ore 09.55

Sezione relativa all’Organismo Indipendente di Valutazione, come indicato all’art. 10, c. 8, lett. c) del d.lgs. 33/2013.

L’Ordine non è tenuto alla costituzione di un OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) ai sensi dell’art. 2 comma 2 bis  D.L. 101/2013 conv. L. 125/2013 che prevede espressamente: “Gli ordini, i collegi professionali,  i  relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura  associativa,  con  propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative  peculiarità, ai principi del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27  ottobre  2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14, nonché delle disposizioni  di cui al titolo III e  ai  principi  generali  di  razionalizzazione  e contenimento della  spesa,  in  quanto  non  gravanti  sulla  finanza pubblica”.

Presso l’OPI di Roma, temporaneamente, le funzioni analoghe all’OIV sono svolte dal RPCT Giuseppe Amici.

 

OPI ROMA
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